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D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i. - PARTE 4a

PARTE QUARTA  "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

ART. 183 - DEFINIZIONI

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 16/12/2010

   

ð ART. 184

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali (art. 177 - 194)

Articolo 183

Definizioni

TESTO PREVIGENTE aggiornato al Dic. 2010

TESTO MODIFICATO/INTEGRATO DAL D.LGS n. 205/2010 in vigore dal 25.12.10

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;.

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) combustibile da rifiuti (Cdr): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato — Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte  salve le ulteriori definizioni contenute nelle  disposizioni  speciali,  si intende per:

   a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il  detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

    b)  “rifiuto  pericoloso”:  rifiuto  che  presenta  una  o   piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

    c)  “oli  usati”:  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente

destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi idraulici;

    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e

rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo differenziato;

    e) “autocompostaggio”: compostaggio  degli  scarti  organici  dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche,  ai  fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

    f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita'  produce rifiuti (produttore  iniziale)  o  chiunque  effettui  operazioni  di pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

    g):  “produttore  del  prodotto“:  qualsiasi  persona  fisica   o giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

    h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o giuridica che ne e' in possesso;

    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei rifiuti;

    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;

    m) “prevenzione”: misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il  riutilizzo  dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente  e  la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

    n) “gestione”: la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo

smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e

gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,

nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o

intermediario;

    o) “raccolta”: il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita

preliminare e il deposito, ivi compresa la  gestione  dei  centri  di

raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto  in  un

impianto di trattamento;

    p) “raccolta differenziata”: la raccolta  in  cui  un  flusso  di

rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti

al fine di facilitarne il trattamento specifico;

    q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,

pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o

componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da

poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

    r)  “riutilizzo”:  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale

prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la

stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;

    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa

la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

    t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui  principale  risultato

sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo

altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale

funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.

L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco

non esaustivo di operazioni di recupero.;

    u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui

i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze

da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di

energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare

quali combustibili o in operazioni di riempimento;

    v)  “rigenerazione  degli  oli  usati”  qualsiasi  operazione  di

riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una

raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la

separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli

additivi contenuti in tali oli;

    z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche

quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di

sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente

decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di

smaltimento;

    aa) “stoccaggio”: le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle

operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15

dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le

attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in

riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima

parte quarta;

    bb)  “deposito  temporaneo”:  il   raggruppamento   dei   rifiuti

effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono

prodotti, alle seguenti condizioni:

    1) i rifiuti contenenti gli inquinanti  organici  persistenti  di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

    2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o  di  smaltimento  secondo  una  delle  seguenti  modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con  cadenza  almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere durata superiore ad un anno;

    3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per  categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto  delle  relative  norme  tecniche, nonche', per i rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme  che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

    4)  devono  essere   rispettate   le   norme   che   disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

    5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con  decreto  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le modalita' di gestione del deposito temporaneo;

    cc)  “combustibile  solido  secondario  (CSS)”:  il  combustibile

solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di

classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche

UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva

l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido

secondario, e' classificato come rifiuto speciale;

    dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto  dal  trattamento

biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel

rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,

finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela

ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di

qualita';

    ee) “compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio  di

rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e

le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo

29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

    ff) “digestato di qualita”: prodotto  ottenuto  dalla  digestione

anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i

requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di

concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali;

    gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo

268, comma 1, lettera b);

    hh) “scarichi idrici”: le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

    ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di  cui

all'articolo 268, comma 1, lettera a);

    ll)  “gestione  integrata  dei  rifiuti”:  il   complesso   delle

attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come

definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei

rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area  presidiata  ed  allestita,  senza

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per

l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei

rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il

trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei

centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e

della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza

unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche

disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del

presente decreto;

    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti

mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree

private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve

dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di

garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;

    pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema  di  raccolta  di

specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai

titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla

normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di

programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni

imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro

articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una

convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i

responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di

trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva

dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve

seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo

produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o

dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto

accordo o della predetta convenzione;

    qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa

le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i

criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

 
 

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