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Le novità del D.M. Ambiente 12 febbraio 2015 n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 (GU n.68 del 23-3-2015 ) Entrata in vigore: 07/04/2015

 
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IL DM Ambiente 12 febbraio 2015 n. 31 fornisce finalmente il Regolamento a cui si riferiva il comma 13 bis l'art. 242 introdotto con la Legge n. 116/2014 (di conversione del DL n. 91/2014) che aveva generato dubbi interpretativi.

La il comma 13 bis recita:

"Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4"

Riguardando l'art. 252 i Siti di Interesse Nazionale (SIN) il legislatore con la L. n. 116/2014 ha inteso fornire strumenti semplificati per i procedimenti dei PV che si trovano all'interno dei perimetri dei SIN che che in precedenza dovevano seguire le stesse procedure delle bonifiche dei grandi siti gestiti dal Ministero.

Le nuove procedure semplificate si applicano a tutti i PV anche al di fuori dei SIN.

I nuovi criteri semplificati introducono importanti novità che finalmente chiariscono o colmano alcune importanti lacune della norma che creavano non poche difficoltà nei procedimenti amministrativi di approvazione/autorizzazione dei progetti di bonifica dei PV, casi che rappresentano numero predominante di siti in bonifica.

ECCO ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITA'

  • Definizioni di: rete distribuzione carburanti  e di punto vendita (Art.2 c. 2)

  • AUTOCERTIFICAZIONE raddoppiano i tempi per la consegna: 60 gg. rispetto a quelli stabiliti dall'Allegato 4 al D.lgs 152/2006 per i siti di piccole dimensioni (Art.4 c. 2)

  • AUTOCERTIFICAZIONE le verifiche da parte di Provincia ed ARPA devono avvenire nei successivi 60 gg. (Art.4 c. 2)

  • viene chiarito che la  MiSE interviene sia sulla FONTE PRIMARIA (inquinante) che sulla FONTE SECONDARIA (matrice ambientale inquinata) (art. 3 c. 1) viene così a cadere l'inopportuna distinzione ventilata da alcuni tra messa in sicurezza d'emergenza e d'urgenza dovuta alla discrepanza tra le definizioni del testo del DM 152/2006 ed i contenuti degli Allegati 3 e 4 allo stesso.

  • ALLEGATO 1 - SHORT-LIST DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

    • Si definiscono le CSC per gli additivi delle benzine: MTBE - ETBE e Piombo tetraetile

    • Arpa può richiedere indagini in presenza di fenomeni di contaminazione indotta come ad esempio: la mobilizzazione di metalli pesanti in condizioni riducenti

    • Nei siti con attività di piccola manutenzione meccanica o assimilabili devono essere ricercati, nei suoli e nelle acque sotterranee, anche COMPOSTI CLORURATI: Cloruro di vinile; 1,2-DCA (1,2 - Dicloroetano); TCE (Tricloroetilene); 1,2-DCE (1,2-Dicloroetilene)
       

  • ALLEGATO 2 - CRITERI SEMPLIFICATI PER L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ALLA RETE CARBURANTI

    • Posso essere previste campagne di Soil Gas Survey per la verifica dei risultati dell'AdR con minimo 3 punti di campionamento

       

 

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