Supplemento ordinario n. 96 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 14 agosto 2008 - Parte I e Parte II

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 2008, n. 451.

Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti

amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

 

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

 

Su proposta del Presidente;

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

 

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

 

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,  Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

 

Vista la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche;

 

Vista la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche”;

 

Vista la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio(ARPA)”;

 

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte IV – Titolo V - all’articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte IV – Titolo V - all’articolo 249 disciplina le procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni;

- la legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive modifiche:

- agli articoli 4, 5 e 6, ha definito le funzioni amministrative in capo rispettivamente a Regione, Province e Comuni;

- all’articolo 17 ha stabilito gli adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti;

- la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23, nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha apportato alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso ed, in particolare, sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e sostituito l’articolo 17;

 

Preso atto che la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 succitata consente di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio;

 

Rilevato che, al fine di supportare adeguatamente le attività amministrative svolte nel settore della bonifica dei siti contaminati, occorre sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale;

 

Atteso che le attività  di istituto rese  dall’ ARPA ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 della L.R. n. 45 del 6 ottobre1998 comprendono quelle di carattere tecnico scientifico d’interesse regionale, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente, utili alla Regione, alle Province e ai Comuni;

 

Considerato che nei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi di bonifica, occorre dettare gli indirizzi utili a livello regionale per tutti soggetti interessati, stabilendo in forma coordinata le modalità partecipative dell’ ARPA  all’interno del quadro procedurale delineato dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed i contenuti tecnici a supporto delle attività amministrative di competenza di ciascuna Amministrazione;

 

Visto il documento “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V; L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.” (allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione;

 

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 19 maggio 2008 – determinazione n. 13M/2008;                                                                        

 

Atteso che la presente proposta di deliberazione non è soggetta  a concertazione;

 

All’unanimità

 

DELIBERA

 

 

1) di approvare il documento “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27  e  s. m. i.” (allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione;

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) dovrà, con effetto immediato, sostenere tecnicamente i soggetti interessati e le Amministrazioni competenti nelle attività regolamentate dalle Linee Guida di cui al punto 1.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 

ALLEGATO  “A”

                                                               

Bonifica di siti contaminati

 

Linee Guida  - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV - Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”