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PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI |
aggiornato al 11/12/2010 webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati |
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PARTE QUARTA "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" Titolo V - Bonifica di siti contaminati (articoli da 239 a 253)
Si attiva un PROCEDIMENTO DI
BONIFICA
(art. 242 c.1): "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito" interessando le 3 matrici ambientali:
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SITO (art. 241 c.1 let.a) ):
l'area o porzione di
territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici
ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) |
QUESTE NORME NON SI APPLICANO (art. 239 c.2):
Le aree caratterizzate da inquinamento diffuso così definite: "la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine" sono disciplinate dalle regioni con appositi piani
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ALCUNE DEFINIZIONI SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO:
un sito nel quale
uno o più valori di concentrazione delle
sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
TABELLE 1 e 2 dell'Allegato 5
, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di
rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR); SITO CONTAMINATO: un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, SITO NON CONTAMINATO: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica. |