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PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI

1 - PRINCIPI E DEFINIZIONI PRINCIPALI

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parte 4a Titolo  5°

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 11/12/2010

webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati

1 - PRINCIPI E DEFINIZIONI PRINCIPALI

2 - OBIETTIVI E FASI DEL PROCEDIMENTO

3 - ARGOMENTI CORRELATI DEL CODICE DELL'AMBIENTE

4 - pagine successive

PARTE QUARTA  "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" 

Titolo V - Bonifica di siti contaminati (articoli da 239 a 253)

Si attiva un PROCEDIMENTO DI BONIFICA (art. 242 c.1):

"al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito"

interessando le 3 matrici ambientali:

  • Suolo

  • Sottosuolo

  • Acque Sotterranee  (falde acquifere)

SITO (art. 241 c.1 let.a) ):

l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti

QUESTE NORME NON SI APPLICANO (art. 239 c.2):

  • agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali

  • all'abbandono di rifiuti disciplinato all'art. 192 (parte 4a Titolo Primo "Gestione dei Rifiuti") rientrano in questa fattispecie (commi 1 e 2):

    • Le discariche abusive: abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo

    • La compromissione delle acque: l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Tuttavia (art. 239 c.2 let. a)) qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione (CSC) si dovrà procedere all'applicazione delle procedure di bonifica: e quindi alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del titolo 5°;

Le aree caratterizzate da inquinamento diffuso così definite:

"la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine"

sono disciplinate dalle regioni con appositi piani

 

ALCUNE DEFINIZIONI

SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO:

un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) TABELLE 1 e 2 dell'Allegato 5 , in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

SITO CONTAMINATO:

un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione,

SITO NON CONTAMINATO:

un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

. TUTTE LE DEFINIZIONI (art. 240)

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