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PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI

2 - OBIETTIVI E FASI DEL PROCEDIMENTO

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parte 4a Titolo  5°

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 11/12/2010

webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati

1 - PRINCIPI E DEFINIZIONI PRINCIPALI

2 - OBIETTIVI E FASI DEL PROCEDIMENTO

3 - ARGOMENTI CORRELATI DEL CODICE DELL'AMBIENTE

4 - pagine successive

GLI OBIETTIVI DELLA BONIFICA SONO

(art. 239 c.1):

  • l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento

  • la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio:

 "chi inquina paga"

 LE AZIONI IMMEDIATE

da attuare entro 24 ore

misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia

messa in sicurezza d'emergenza MISE: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza :

gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

FASI DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA:

PROCEDURA ORDINARIA

casi importanti art.242

3 fasi di approvazione in Conferenza dei Servizi CdS

  • Notifica - esecuzione di misure di prevenzione ed eventuale messa in sicurezza d'emergenza MISE - primo accertamento della qualità ambientale

  • Autocertificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale - che chiude il Procedimento Successivi controlli Arpa-Provincia oppure:

  • Comunicazione Superamento CSC -Predisposizione Piano di Caratterizzazione PDC - sua approvazione 1 - esecuzione delle indagini

  • Predisposizione Analisi di Rischio AdR - sua approvazione 2

    • Sito non contaminato: conclusione del caso (dopo eventuale prescritto periodo di monitoraggio delle acque sotterranee)

    • Sito Contaminato:

  • Predisposizione del PROGETTO e sua approvazione 3:

    • P. operativo degli interventi di bonifica

    • P. di messa in sicurezza operativa

    • P. di messa in sicurezza permanente

  • e ove necessario:

    • le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

  • Provincia ed Arpa controllano la corretta esecuzione del progetto

  • all'avvenuta bonifica l'esecutore richiede alla Provincia la Certificazione di avvenuta bonifica - si eseguono le indagini

  • La Provincia su relazione di ARPA certifica e si chiude il caso

PROCEDURA SEMPLIFICATA

siti di piccole dimensioni art.249 - Allegato4

1 fase di approvazione in Conferenza dei Servizi CdS

  • Notifica - esecuzione di misure di prevenzione ed eventuale messa in sicurezza d'emergenza MISE - primo accertamento della qualità ambientale

  • Autocertificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale - che chiude il Procedimento Successivi controlli Arpa-Provincia oppure:

  • Comunicazione Superamento CSC e di applicabilità delle procedure semplificate ex art. 249 - Predisposizione Piano di Caratterizzazione PDC e senza che venga approvato esecuzione delle indagini

A. Sito (potenzialmente) contaminato

     da bonificare alle CSC

  • Predisposizione dell'UNICO PROGETTO DI BONIFICA e sua approvazione (caso A) -esecuzione del progetto di bonifica (caso A)

B. Sito potenzialmente contaminato

      da bonificare alle CSR :

  • Predisposizione dell'UNICO PROGETTO DI BONIFICA con Analisi di Rischio AdR e sua approvazione (caso B)

    • AdR accerta un sito non contaminato: conclusione del caso (dopo eventuale prescritto periodo di monitoraggio delle acque sotterranee)

    • AdR accerta Sito Contaminato: dopo l'approvazione esecuzione del progetto di bonifica (caso B)

  • Provincia ed Arpa controllano la corretta esecuzione del progetto

  • all'avvenuta bonifica l'esecutore richiede alla Provincia la Certificazione di avvenuta bonifica - si eseguono le indagini

  • La Provincia su relazione di ARPA certifica e si chiude il caso

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