! home

! news

! scrivi

! bonifica siti inquinati

ò giù

PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI

3 - ARGOMENTI CORRELATI DEL CODICE DELL'AMBIENTE

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 11/12/2010

webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati

1 - PRINCIPI E DEFINIZIONI PRINCIPALI

2 - OBIETTIVI E FASI DEL PROCEDIMENTO

3 - ARGOMENTI CORRELATI DEL CODICE DELL'AMBIENTE

4 - pagine successive

 TUTELA E DANNO AMBIENTALE

PARTE 6a "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"

(articoli da 299 a 318)

Il Titolo 5 "Bonifica di siti contaminati" della Parte 4a del Codice dell'Ambiente (di seguito CdA) disciplina solo gli aspetti di tutela dall'inquinamento delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. L'art. 242, che definisce al comma 1  gli obblighi del responsabile della contaminazione, stabilisce che:

la NOTIFICA dell'evento che porta alla Bonifica debba essere fatta come disposto dall'art.  304. Azione di prevenzione che è inserito nel nella PARTE 6a del CdA.

Sostanzialmente un DANNO ALL'AMBIENTE  può essere prodotto da altre diverse situazioni che sono state stabilite nella direttiva 2004/35/CE come indicato al comma 2 dell'art 300:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE  (art.301)

L'operatore interessato, quando emerga il rischio anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione:

  • il comune,

  • la provincia,

  • la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo,

  • nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

OBBLIGO DI NOTIFICA E DI INTERVENTO (art. 304)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di disporre quanto necessario pela salvaguardia ambientale

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

PARTE 3a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

SEZIONE 2a-Tutela delle acque dall'inquinamento

Titolo 1° Principi generali e competenze (art. 73 - 75)

.Articolo 74 Definizioni

Titolo 2° Obiettivi di qualità (art. 76 - 90)

Titolo 3° Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 91 - 116)

Articolo 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

(...omissis...)

  • La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

  • La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

(...omissis...)

Articolo 101 - Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, (...omissis...) Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato.

(...omissis...)

Vengono abrogate diverse norme previgenti relative alle acque tra cui: il RD 1775/1933 - il DPR 515/1982 sulle acque potabili - la legge Galli  L. 36/1994, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6 - il DLgs 152/1999.

ñ SU