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PROCEDURE DI BONIFICA DI SITI INQUINATI |
aggiornato al 11/12/2010 webmaster Isidoro Bonfa' - ® Diritti Riservati |
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4 - pagine successive |
TUTELA E DANNO AMBIENTALE PARTE 6a "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" (articoli da 299 a 318) Il Titolo 5 "Bonifica di siti contaminati" della Parte 4a del Codice dell'Ambiente (di seguito CdA) disciplina solo gli aspetti di tutela dall'inquinamento delle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. L'art. 242, che definisce al comma 1 gli obblighi del responsabile della contaminazione, stabilisce che: la NOTIFICA dell'evento che porta alla Bonifica debba essere fatta come disposto dall'art. 304. Azione di prevenzione che è inserito nel nella PARTE 6a del CdA. Sostanzialmente un DANNO ALL'AMBIENTE può essere prodotto da altre diverse situazioni che sono state stabilite nella direttiva 2004/35/CE come indicato al comma 2 dell'art 300:
a)
alle specie e agli habitat naturali
protetti
dalla normativa nazionale e
b) alle acque interne,
mediante azioni che incidano in modo
significativamente negativo sullo
stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul
potenziale
ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60 c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (art.301) L'operatore interessato, quando emerga il rischio anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione:
OBBLIGO DI NOTIFICA E DI INTERVENTO (art. 304) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di disporre quanto necessario pela salvaguardia ambientale |
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PARTE 3a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" SEZIONE 2a-Tutela delle acque dall'inquinamento Titolo 1° Principi generali e competenze (art. 73 - 75) Titolo 2° Obiettivi di qualità (art. 76 - 90) Titolo 3° Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 91 - 116) Articolo 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (...omissis...)
(...omissis...)
Articolo 101
-
Criteri generali della disciplina
degli scarichi 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, (...omissis...) Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo allegato. (...omissis...) Vengono abrogate diverse norme previgenti relative alle acque tra cui: il RD 1775/1933 - il DPR 515/1982 sulle acque potabili - la legge Galli L. 36/1994, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6 - il DLgs 152/1999. |
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